Art. 19.
(Trattamento giuridico ed economico).

      1. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo, direttivo o docente o amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e le scuole sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero sono riconosciuti lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale.
      3. Il servizio di ruolo all'estero prestato nelle scuole, nelle altre istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero e nelle scuole europee, è valutato ai sensi dell'articolo 673 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
      4. Al personale assunto a tempo determinato è riconosciuto il servizio prestato all'estero sia nelle scuole che nelle attività scolastiche di cui all'articolo 7.

 

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